Art. 5.

      1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi dell'articolo 4, destinandola a iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico.
      2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.